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Agevolazioni Fiscali

IVA AGEVOLATA

Per gli interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
L’aliquota Iva al 4% si applica, per l’acquisto di beni finiti e per le prestazioni d’opera in caso di costruzione di nuovi immobili. E’ quanto prevede, infatti, il Dpr n. 633/1972.

E’ necessario, però, che l’immobile ricada in uno dei seguenti casi:

– abbia i requisiti di prima casa;
– sia un fabbricato rurale a destinazione abitativa;
– ricada nell’ambito dei cosiddetti edifici Tupini, fabbricati non di lusso, nei quali si trovino contemporaneamente abitazioni, negozi ed uffici, nel rispetto di determinate proporzioni.

N.B: Le manutenzioni ordinarie/straordinarie non sono contemplate per l’ottenimento dell’aliquota agevolata al 10%.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha prorogato di un anno sia la percentuale che il tetto massimo di spesa. Pertanto la detrazione del 50%, nelle modalità indicate di seguito, è estesa al 31.12.2014, sempre per un importo massimo complessivo di € 96.000.

Rammentiamo che dal 1.1.2015 la detrazione scenderà al 40%, mentre la spesa massima complessiva tornerà al limite di € 48.000 e dal 1.1.2016 la detrazione tornerà al 36%.
L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione di abitazioni e di parti comuni degli edifici residenziali, situati nel territorio dello Stato.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

CHI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione, cioè non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento e cioè:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

PER QUALI LAVORI SPETTA LA DETRAZIONE

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale, elencati dall’art. 16-bis, del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), sono quelli:

a) di cui alle lett. a) b) c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del

b) di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c) (interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

j) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Inoltre, la detrazione del 50% compete ai nostri prodotti, anche in assenza di opere edilizie, come indicato espressamente nel punto h), in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.

IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DEI NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70%.

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati >semplificati e ridotti.
In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 che prevede, in pratica, che, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in

ADEMPIMENTI PREVISTI PER CHIEDERE LA DETRAZIONE

• domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
• ricevute di pagamento dell’Ici o dell’IMU, se dovute
• attestato del produttore
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
• dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
• natura dell’intervento da realizzare
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
• data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale con i seguenti requisiti:
• causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
• codice fiscale del soggetto che paga
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Si può richiedere l’agevolazione anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento concesso da una società finanziaria a condizione che:

• la società che concede il finanziamento paghi con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Per maggiori informazioni potete consultare la Guida dell’Agenzia delle Entrate

“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”

CONTO TERMICO

Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione, istituito con il Decreto ministeriale 28/12/12, che ha lo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra questi: coibentazioni, sostituzione serramenti, installazione schermature solari, caldaie a condensazione, pompe di calore, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici e solar cooling e ancora certificazione energetica e diagnosi.

L’ente che si occupa di erogare i fondi è il Gestore dei servizi energetici (Gse), che il 9 aprile, dopo un periodo di consultazione, ha pubblicato il regolamento che disciplina le modalità di accesso agli incentivi.

I soggetti privati possono accedere agli incentivi esclusivamente per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e richiederne l’accesso solo successivamente alla realizzazione degli interventi previsti. Il contributo viene erogato in rate annuali uguali per 2 o 5 anni o in un’unica annualità, se il totale non supera i 600 euro.

Per richiedere i contributi il Gse ha predisposto un portale ad hoc, chiamato Portaltermico, dove inserire tutta la documentazione necessaria per richiedere gli incentivi. (http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx)